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27 gen
NORMA CEI 11-27 EDIZIONE 2021 - PES-PAV-PEI - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

La Norma CEI 11-27 nella sua ultima V edizione in vigore da ottobre 2021, prevede che il Datore di Lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica agli addetti ai lavori elettrici PES (Persona Esperta), PAV (Persona Avvertita, PEI (Persona Idonea ai lavori sotto tensione) al fine di operare sugli impianti elettrici.


1. Obiettivo della Formazione:
La norma CEI 11-27 stabilisce gli obblighi formativi per garantire la sicurezza nei lavori elettrici, fornendo conoscenze teoriche e pratiche ai lavoratori. L'obiettivo è ridurre i rischi connessi all'esecuzione di attività su impianti elettrici o in loro prossimità.

La formazione è mirata a fornire le competenze adeguate atte a prevenire infortuni e garantire il rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

2. Destinatari:
La formazione è obbligatoria per tutti i lavoratori che eseguono lavori elettrici. Tra questi:
- Tecnici di manutenzione;
- Addetti alla manutenzione degli edifici;
- Personale di impianti industriali;
- Tecnici termoidraulici;
- Ascensoristi;
- Installatori di impianti tecnologici.

Dopo il completamento della formazione, il datore di lavoro deve attribuire formalmente per iscritto la qualifica di Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) o Persona Idonea ai lavori sotto tensione (PEI) in base alle competenze del lavoratore.

3. Contenuti del Corso:
Il programma formativo tratterà i seguenti argomenti:
- Identificazione e gestione dei rischi elettrici;
- Procedure operative di sicurezza;
- Uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), in conformità con quanto appreso durante i corsi;
- Normativa tecnica e obblighi di legge;
- Attività pratiche su attrezzature e impianti.

4. Durata e Modalità:
La formazione prevede moduli teorici e pratici, con una durata variabile in base alla qualifica da ottenere (PES, PAV o PEI). La durata della formazione deve essere adeguata alla complessità delle attività svolte e deve rispettare quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento. Gli aggiornamenti sono obbligatori ogni cinque anni, come stabilito dalla normativa vigente.

5. Obbligatorietà:
La formazione ai sensi della Norma CEI 11-27 è obbligatoria per legge, come stabilito dal Decreto Legislativo 81/2008. Di seguito si riportano gli articoli rilevanti nella loro interezza:

Articolo 82 - Lavori sotto tensione:
1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. 
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono essere eseguiti lavori sotto tensione:
a) su impianti con tensione non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, purché siano adottate idonee procedure e siano utilizzati attrezzi e dispositivi di protezione individuale appropriati;
b) su impianti con tensioni superiori a quelle indicate alla lettera a), previa autorizzazione del datore di lavoro e a condizione che gli stessi siano eseguiti da lavoratori riconosciuti idonei.
3. L'idoneità di cui al comma 2, lettera b), è riconosciuta dal datore di lavoro sulla base di criteri definiti dalle pertinenti norme tecniche.

Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive:
1. Qualora si svolgano lavori in prossimità di parti attive non protette o non sufficientemente protette, il datore di lavoro deve adottare misure organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi che possono derivare dal contatto diretto e indiretto con le parti attive.
2. Ai fini del comma 1, si intendono per misure organizzative e procedurali idonee:
a) lo spegnimento delle parti attive per la durata dei lavori, ove ciò sia tecnicamente possibile;
b) l'adozione di attrezzature e dispositivi di protezione collettiva che schermino le parti attive;
c) qualora non sia possibile adottare le misure di cui alle lettere a) e b), l'adozione di dispositivi di protezione individuale e l'adozione di tecniche di lavoro idonee a garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza.
3. I lavori di cui al comma 1 devono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle pertinenti norme tecniche."

**Nota importante**: Quando la legge rimanda a norme tecniche, queste ultime, che in linea generale rappresentano linee guida volontarie, assumono un valore vincolante e perentorio, equiparabile a quello di una legge.

Il mancato adempimento di tali obblighi comporta sanzioni per il datore di lavoro, in quanto principale responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro.

6. Riferimenti Legislativi e Normativi:
- Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro): obbligo di riconoscimento dell'idoneità dei lavoratori per i lavori sotto tensione;
- Norma CEI 11-27: linee guida per la formazione e l'aggiornamento degli addetti ai lavori elettrici;
- Norme CEI EN 50110-1: relativa all'esercizio degli impianti elettrici, utile per integrare i requisiti tecnici operativi.

7. Certificazioni:
Al termine del corso, i partecipanti ricevono un attestato di competenza riconosciuto, indispensabile per svolgere in sicurezza i lavori elettrici.