Con la nota n. 5264 del 18 aprile 2018, i Vigili del Fuoco forniscono delle indicazioni programmatiche circa la normativa antincendio scuole; in particolare per l’adeguamento delle scuole e degli asili nido che, alla scadenza del 31 dicembre 2017, non sono ancora stati messi a norma dal punto di vista antincendio.
Vi ricordiamo che il 16 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo Regolamento in materia di protezione dei dati personali (GDPR – n. 2016/679) che entrerà definitivamente in vigore in Italia e in tutti gli stati membri dell’Unione il 25 maggio 2018.
Il cambiamento coinvolgerà aziende, studi professionali, enti, organizzazioni e pubbliche amministrazioni di ogni tipo e, praticamente, ogni processo aziendale, introducendo nuovi diritti (tra i quali il diritto al risarcimento) e nuovi principi per il trattamento dei dati, criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’UE e la gestione dei casi di violazione di dati personali.
Il principio di accountability o responsabilizzazione, in particolare, graverà i Titolari del trattamento dei dati di maggiori responsabilità rispetto alla normativa precedente, con pesanti sanzioni che potranno arrivare fino a 20.000.000 di euro o al 4% del fatturato.
Importanti novità riguardano:
Per fornirvi le indicazioni necessarie ad individuare le misure tecniche, fisiche, sistemistiche ed organizzative adeguate in vista della scadenza del 25 maggio 2018 il nostro studio è a Vs. completa disposizione.
A seguire si riporta il testo del D.M. 2 Marzo 2018 nel quale è riportato il glossario unico con l’esatta definizione degli interventi che non richiedono titolo abilitativo.
DM_MIT_2018-03-02_Attività_Edilizia_Libera
Va precisato che le opere “liberalizzate” vanno realizzate comunque nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative sull’attività edilizia applicabili:
Inoltre, va evidenziato che l’elenco delle opere e degli elementi oggetto di intervento non è esaustivo.
Nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 3 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto 21 febbraio 2017, recante approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m².
Il presente decreto entra in vigore dal 3 aprile 2017 (trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
In base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la segnaletica di sicurezza deve essere presente in tutte le aziende e unità produttive in quanto indica ai lavoratori dove sono i rischi, le attrezzature e le vie di fuga in caso di pericolo.
Il 2 febbraio 2017 è entrata in vigore la nuova norma UNI EN ISO 7010:2017 in materia di segnaletica di sicurezza.
La norma prescrive i nuovi segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, nell’informazione sui pericoli e sulle vie di fuga in caso di emergenza.
Si tratta, quindi, di una raccolta di simboli armonizzati riconosciuti universalmente: dai cartelli di divieto, obbligo, pericolo, alla segnaletica d’emergenza e antincendio.
Inoltre, come indicato dall’UNI (Ente Nazionale di Unificazione), la forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.
La norma si applica a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste; non si applica, invece, alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
È entrato in vigore il nuovo accordo sulla formazione degli RSPP ed ASPP, ai sensi dell’articolo 32 del D.lgs 81/2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 193 del 19 Agosto 2016. Le prossime pubblicazioni prenderanno in esame le principali modifiche apportate, rispetto agli accordi del 26 Gennaio 2006.
In merito all’organizzazione dei corsi, che prevedono la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, possono partecipare un numero massimo di 35 unità. Per quanto riguarda la metodologia di insegnamento e apprendimento è l’allegato IV a rappresentare una grande novità dell’accordo, definendo i requisiti del progetto formativo ed i contenuti delle dodici unità didattiche, che non dovranno essere generici. Le metodologie didattiche infatti dovranno essere di tipo attivo e prevedere lavori di gruppo, casi di studio, simulazioni, etc.Grande novità è rappresentata dal documento progettuale, che dovrà riportare gli obiettivi del corso, i contenuti, la metodologia didattica e tutte le specifiche legate al controllo ed alle verifiche.
L’articolazione del percorso formativo prevede lo svolgimento dei moduli A,B e C.
Per quanto riguarda il modulo A, mantiene una durata complessiva di 28 ore ( a cui aggiungere le ore per le verifiche di apprendimento finale) e prevede l’utilizzo della modalità e-learning. Il modulo B, legato ai rischi specifici presenti sul luogo di lavoro, prevede un modulo di 48 ore comune a tutti i settori produttivi suddiviso in 12 unità didattiche, da integrare con la frequenza dei moduli di specializzazione per quattro settori, di durata variabile tra le 12 e le 16 ore (Agricoltura e pesca, cave e costruzioni, sanità, chimico e petrolchimico).
Il modulo C, che rimane il corso di specializzazione per la funzione di RSPP basato sull’acquisizione di conoscenze e abilità relazionali, mantiene la durata complessiva di 24 ore.
La è definita in maniera più semplice tra i diversi moduli; il modulo A prevede la somministrazione di almeno 30 domande. Il modulo B prevede la somministrazione di test, una prova finale basata su risoluzione di casi reali o simulazione ed un eventuale colloquio di approfondimento.
Il modulo C infine prevede altresì la somministrazione di test ed un colloquio individuale.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 226 del 27 settembre 2016 – Supplemento Ordinario n. 42) il decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), nonché le regole per il trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro fornirà dati utili a orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli Enti assicurativi pubblici, anche indirizzando l’attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi.